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Organimo di Valutazione

Allo stato attuale è previsto che tutte le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e le società consortili che anche solo in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro, o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori ad 8.800.000 euro, nonché le società che controllino ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile una o più Srl, SpA, SApA, Sooc. Coop. e società consortili che superino i predetti limiti, approvino con delibera del CdA, dell’organo amministrativo o dell’assemblea dei soci il MOG 231 e nominino l’organismo di vigilanza.

Sono previste sanzioni per chi non ottempera all’obbligo di deposito presso la CCIAA di appartenenza della delibera di approvazione del modello 231 ovvero alla nomina del OdV 231. La Commissione però non ha ancora iniziato l’esame del testo e, dalle notizie disponibili, i due rami del Parlamento, impegnati nel legiferare su altri temi, non affronteranno il tema a stretto giro.

Nel frattempo, come spesso accade, sono iniziate le campagne di terrorismo psicologico sulle aziende che non hanno ancora seguito il dettato del D.lgs 231 01. Iniziata anche la campagna pubblicitaria di software e formulari che in maniera semiautomatica realizzino dei Modelli 231.

Indipendentemente dai vincoli normativi e degli automatismi per evitare le sanzioni, resta il fatto che le organizzazioni devono conoscere i propri rischi, costruire dei sistemi di controllo interno, valutarne nel tempo l’idoneità e l’attuazione e devono formare le proprie persone perché questo supporta la crescita sostenibile, incrementa la cultura della legalità e rafforza la correttezza nel business. La progettazione e la realizzazione di Modelli 231 deve essere basata su una robusta analisi dei rischi e sulla concreta volontà di mitigazione degli stessi.

È certo che le società di capitali, come le altre organizzazioni, abbiano tutto l’interesse ad applicare le migliori prassi per la gestione intelligente, pragmatica ed efficace dei propri rischi; tuttavia, esiste il “rischio” che rendere obbligatoria l’adozione del Modello 231, la nomina dell’OdV e la comunicazione alla CCIAA trasformi una precisa scelta manageriale in un mero formalismo che potrebbe far ridurre il valore esimente dei modelli sottoposti alla prova dei fatti.

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Organismo Indipendente di Valutazione

E' un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall’organo di indirizzo politico-amministrativo. Può essere costituito in forma collegiale con tre componenti o in forma monocratica.

Compiti principali in materia di misurazione e valutazione della performance

L’OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonchè dell'utilizzo dei premi; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.

L’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.

Quanto ai compiti degli OIV in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si rimanda all’art. 1 della Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA) nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Responsabile
Dott. Giovanni Pulvirenti