Auditor Sindaco Revisore
Maggiori Informazioni

verifica attentamente il bilancio dell’impresa e controlla la situazione patrimoniale di ogni comparto aziendale, fornendo analisi, valutazioni, raccomandazioni, informazioni e consigli sulle attività prese in esame.
E' un'attività di controllo volontaria finalizzata a: La necessità dell’internal auditing (controllo interno) nasce generalmente dalla presa d’atto, da parte del management, di inefficienze nella gestione aziendale, o anche dalla richiesta da parte di un revisore dei conti esterno, nel caso in cui sia stata rilevata l’inadeguatezza dei sistemi procedurali di registrazione e imputazione dei conti, ai fini della composizione e certificazione del bilancio.
Nell’area della revisione e del controllo, la figura dell’Internal auditor tende negli ultimi anni a diventare una sorta di Responsabile dei sistemi di governo aziendale, ossia un manager in grado di valutare, sviluppare e guidare i sistemi di controllo e di gestione dell’impresa.
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Con il decreto legislativo numero 14/2019 è stata introdotta in Italia la nuova disciplina sul fallimento (termine oggi non più utilizzato), si tratta del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il D. Lgs. n. 14/2019 ha dato attuazione alla legge numero 155 del 19 ottobre 2017, con la quale il Parlamento aveva delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d’impresa ed all’insolvenza, con inevitabili risvolti tributari.
Il testo ha previsto anche una serie di modifiche importanti che riguardano l’organo di controllo della Società a responsabilità limitata.
Con la conversione ufficiale in legge del Decreto Sblocca Cantieri è stato modificato quanto previsto dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 del codice civile, stabilendo l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri: Nelle società per azioni (SpA) è obbligatorio nominare sia dell’Organo di controllo (collegio sindacale/ sindaco unico) + revisore (in base alle diverse scelte innanzi descritte).
Avendo le SpA un capitale sociale rappresentato da azioni, le quali molte volte sono nel possesso di una miriade di azionisti, si rende opportuna la presenza dell’organo di controllo, del quale, per ragioni di maggior tutela, un componente è opportuno che sia espressione della minoranza.
Nelle srl e invece molto diffuso il caso la compagine sociale sia a ristretta base partecipativa se non addirittura legati da vincoli familiari.
In questo tipo di società la presenza di un sindaco non sviluppa una apprezzabile utilità.
L’osservanza delle buona gestione, oltre agli obblighi imposti dal CCII, grava sia sulle società con obbligo di nomina, sia su quelle con parametri inferiori, nonché sulle società di persone e imprese individuali (comprese le aziende agricole) e per tale motivo non è necessaria la presenza di un “controllore” per la loro attuazione.
Responsabile L’INTERNAL AUDITOR
- verificare l’efficacia delle procedure amministrative interne, individuando le aree di rischio;
- formulare protocolli di comportamento e direttive aziendali;
- verificare la corretta applicazione delle direttive, fornendo consulenza sulla loro implementazione;
- controllare le procedure relative alle autorizzazioni interne;
- valutare la rispondenza delle procedure e formulare eventuali correttivi.
SINDACO E REVISORE
• attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
• ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;
• numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Basterà tuttavia superare anche uno solo dei parametri di cui sopra, sempre in relazione al periodo temporale dei due esercizi consecutivi, per far scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.
entro il 16 dicembre 2019 i soggetti interessati dovranno:
• modificare/adeguare il proprio statuto se ciò sarà necessario;
• nominare il nuovo organo di controllo.
Dott. Giovanni Pulvirenti